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Cosa fare
in caso di incidente stradale ? La prima cosa da
fare, in ogni caso, è annotare il numero di targa
dell'altro veicolo, quindi annotare le generalità
dell'assicurazione posseduta tramite il contrassegno
esposto, e richiedere le generalità del conducente. Se
è possibile, annotare anche le generalità di eventuali
testimoni del sinistro.
Successivamente
occorre distinguere se l'incidente può beneficiare della convenzione di
indennizzo diretto, CID, che comporta ai danneggiati non
responsabili, o responsabili solo in parte, di essere
risarciti direttamente dal proprio assicuratore,
abbattendo di conseguenza i tempi del procedimento.
L'indennizzo
diretto è applicabile qualora si verificano tutte le seguenti
condizioni :
1) Il sinistro si verifica tra due soli veicoli in
Italia, regolarmente assicurati e con targa italiana;
2) Il sinistro non coinvolge un ciclomotore targato
prima del 14/07/06 (targa non a 6 caratteri).
3) Il sinistro ha causato lesioni ai passeggeri
determinanti un'invalidità non superiore al 9 %.
E' preferibile inoltre che le due parti siano concordi
sulla responsabilità del sinistro.
Per
attivare la procedura di risarcimento del danno è
necessario che la parti coinvolte compilino il modulo di
constatazione amichevole di incidente, anche noto come
modulo CID e modulo blu, fornito normalmente dalla
compagnia all'atto della stipula della polizza. Nel
modulo, costituito da più copie auto ricalcanti,
dovranno essere indicate oltre alla dinamica
dell'incidente, le generalità degli assicurati e dei
due veicoli, le generalità di eventuali testimoni, la
presenza di eventuali feriti e il numero di giorni,
almeno 10, in cui il veicolo del danneggiato è messo a
disposizione per l' accertamento del danno.
Il passo successivo è la consegna di una copia del
modulo CID da parte di ciascuno dei due assicurati alle
rispettive compagnie entro 3 giorni dal verificarsi
del sinistro. Al modulo presentato dal danneggiato va
allegata la documentazione medica per eventuali feriti
nel sinistro, e possibilmente anche il preventivo per la
riparazione del veicolo tamponato.
La
tempistica della procedura prevede, intanto per danni
alle cose, che entro 10 giorni dalla richiesta
venga eseguita una perizia sull'auto, per la valutazione
dell'entità del danno subito. Per danni fisici alle
persone coinvolte nell' incidente l'accertamento è
previsto entro 30 giorni.
Dalla data di consegna della documentazione l'assicurazione potrà entro 30 giorni richiedere al
proprio assicurato ulteriori documenti oppure
pronunciarsi sulla non fondatezza del risarcimento.
Sempre a partire dalla stessa data l'assicurazione
dovrà formulare l'offerta economica di risarcimento al
danneggiato secondo i seguenti tempi.
Entro 30 giorni per danni a cose se il modulo CID è
firmato da entrambi gli assicurati.
Entro 60 giorni per danni a cose se il modulo CID è
firmato solo da un assicurato.
Entro 90 giorni per danni alle persone coinvolte.
Se
l'offerta è accettata dal danneggiato il suo
assicuratore deve liquidarla entro 15 giorni,
altrimenti, qualora il danneggiato non la ritenga
congrua, accetta quanto proposto solo a titolo di
acconto, riservandosi di esercitare una azione legale tramite
avvocato oppure una procedura di conciliazione tramite
un associazione di consumatori per il risarcimento del
maggior danno.
Qualora la tempistica evidenziata non venga rispettata
è facoltà del danneggiato fare segnalazione in merito
all'ufficio reclami della compagnia, non ricevendo
risposta entro un congruo termine, è possibile rigirare
il reclamo all' ISVAP, Istituto di vigilanza sulle
compagnie assicurative private.
Talune compagnie, a fronte di uno sconto sul premio, si
impegnano a fare eseguire la riparazione del veicolo del
danneggiato presso carrozzerie convenzionate, evitando
il pagamento del danno.
Se l'incidente non può beneficiare dell' indennizzo
diretto, occorre fare riferimento alla procedura
ordinaria di richiesta del risarcimento, clicca
qui per i dettagli.

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