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Qualora
l'incidente coinvolga più di due veicoli, riguardi un
ciclomotore targato precedentemente al 14 luglio 2006, oppure dia luogo a lesioni a persone
determinanti un invalidità di almeno il 10%, occorre,
per il risarcimento del danno subito, riferirsi alla
procedura ordinaria.
La
procedura ordinaria prevede che il danneggiato spedisca
entro 3 giorni dall'accaduto, a mezzo raccomandata a/r,
una richiesta di risarcimento del danno alla compagnia
di assicurazione della controparte, cioè del
danneggiante. La richiesta dovrà includere tutti i dati
obbligatori presenti nel modulo CID, oltre
all'indicazione di un tempo non inferiore ai 10 giorni
dall'invio della richiesta, in cui il veicolo del
danneggiato è reso disponibile per la perizia del danno.
Naturalmente entro questo tempo l'auto non potrà essere
riparata (fermo tecnico).
La richiesta di risarcimento può essere costituita
anche dal modulo CID debitamente compilato, firmato dal
danneggiato o meglio da entrambe le parti.
E' importante sopratutto nel caso di mancato accordo tra
le parti avere dei testimoni le cui generalità andranno
indicate nella richiesta di risarcimento.
In presenza di danni alle persone è importante allegare
alla richiesta di risarcimento il certificato di pronto
soccorso, nel caso si è reso necessario andarci appena
dopo l'incidente. Ovviamente è possibile che il danno
fisico venga rilevato dalla persona coinvolta soltanto
successivamente all'incidente; in tal caso è possibile
ancora rivolgersi al pronto soccorso, se non al medico
specialista, quando il male si manifesta, per poi
inviare richiesta di risarcimento del danno fisico
all'assicurazione del danneggiato, insieme alla
documentazione medica e alle spese sostenute.
L'assicurazione quindi, incaricherà un medico legale
per periziare la vittima.
Ricevuta la
documentazione, l'assicuratore del danneggiante deve
formulare, se la richiesta è ritenuta legittima, un
offerta al danneggiato entro 60 giorni per danni a cose
ed entro 90 giorni per danni anche alle persone
coinvolte. I tempi per l'offerta si riducono a 30 giorni
per danni a cose e se la richiesta di risarcimento è
firmata da tutti gli assicurati.
Una
situazione che può verificarsi in seguito a un
incidente è quella in cui non è possibile risalire
alle generalità del conducente e a quelle
dell'assicurazione, ad esempio perché questi si rifiuta
di fornirli. In tale evenienza, occorre annotare almeno
il numero di targa del veicolo e possibilmente annotare
anche la compagnia assicuratrice del soggetto indicata
sul contrassegno di assicurazione. Si è comunque
legittimati a chiamare le autorità qualora il
conducente non esponga il contrassegno sul parabrezza
dell'auto, ne voglia fornire le proprie generalità, in
quanto il codice della strada impone al conducente di
fornire tutti i dati necessari alla controparte per
richiedere il risarcimento del danno.
Comunque, si precisa che dal numero di targa è
possibile, tramite visura del veicolo da eseguirsi
all'ACI oppure presso le agenzie di servizi
automobilistici, risalire alle generalità del
proprietario del veicolo danneggiante e a chiedere
direttamente a lui il risarcimento del danno subito.
Si tenga
presente che la procedura ordinaria di risarcimento del
danno, come la procedura di indennizzo diretto, non vale
nel caso in cui il sinistro avvenga su territorio
diverso dall' Italia, Città del Vaticano e San Marino,
oppure se il veicolo non ha la targa di tali stati.
Consultare a tal riguardo la sezione "Trovarsi
all'estero".
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[Esempio
di lettera di risarcimento danni]

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